Modalità di sostituzione dei colleghi assenti nei plessi Perlasca e Rodari
A tutti i docenti di scuola primaria
Plessi Perlasca e Rodari
Considerate le difficoltà di assicurare la continuità del servizio in ragione delle assenze del personale docente, che contemporaneamente possono prodursi nei due plessi, e vista l’oggettiva e maggiore difficoltà incontrata nella sostituzione delle insegnanti del plesso Rodari, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di individuazione dei docenti supplenti, al fine di garantire la vigilanza e il diritto allo studio di tutti gli alunni.
E’ in prima istanza necessario precisare quanto segue: l’obbligo della vigilanza sugli alunni è sia di natura legislativa (art. 2047-48 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale (art. 44, 1° comma del CCNL del 2006-2009). Esso ha rilievo primario riguardo agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623), pertanto “in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve [….] adempiere il dovere di vigilanza”. Conseguentemente qualora non sia possibile garantire in alcun altro modo la vigilanza sugli alunni, in ragione dell’assenza di docenti disponibili, esso è compito prioritario e ineludibile di tutto il personale – ivi compresi i docenti di sostegno che possono essere chiamati a supplire “in casi eccezionali non altrimenti risolvibili” (nota MIUR prot. n. 9839/2010). Tale obbligo vige anche in capo ai collaboratori scolastici, che sono tenuti a vigilare le classi durante nell’assenza temporanea del docente e per il tempo necessario al suo ritorno, previa sollecitazione dello stesso docente.
Tanto premesso, si intende con la presente fornire ai responsabili di plesso e al personale docente indicazioni circa i criteri per l’assegnazione delle sostituzioni, anche in plesso diverso dalla propria sede di servizio, allorquando non sia possibile altrimenti garantire la sorveglianza e il regolare svolgimento del servizio, ovvero dopo aver espletato tutte le soluzioni di seguito indicate, in ordine di priorità e di plesso.
- Nomina del supplente da parte della Segreteria, nel caso in cui l’assenza si prolunghi per più di 10 giorni
- Eventuali ore a disposizione in presenza di organico di potenziamento
- Assegnazione di ore aggiuntive, in orario non coincidente con l’orario di servizio e compatibilmente con la disponibilità di risorse
- Docente in compresenza, preferibilmente della stessa interclasse e disciplina, eventualmente a rotazione
- Docente di posto comune dello stesso interclasse, laddove nella classe sia presente un docente di sostegno
- Docente di sostegno nel caso in cui sia presente un educatore o nel caso in cui non ci siano altre possibili soluzioni
Si ribadisce, infine, che non è necessario un incarico scritto della Dirigente: costituisce, infatti, ordine di servizio sia l’incarico sottoscritto dal Responsabile di plesso (delegato con nomina dalla sottoscritta) sia il registro delle sostituzioni in cui siano riportati gli estremi indispensabili del provvedimento (chi deve fare cosa) e se ogni disposizione è firmata dal responsabile.
Nella certezza di poter contare sulla fattiva collaborazione di tutti e sulla professionalità che contraddistingue il personale del nostro Istituto, ringrazio tutti per il senso di responsabilità e di appartenenza che ci guida nel adempiere al meglio al nostro dovere.
Allegato: Modalità sostituzione colleghi assenti
La Dirigente
Dott.ssa Ginevra de Majo